CASTROVILLARI: “Il fatto non sussiste”, a 3 anni della tragedia del Raganello del 20 agosto 2018, in cui persero la vita 10 persone, Il giudice per l’udienza preliminare ha emesso sentenza di assoluzione per le tre guide accusate di aver esercitato abusivamente la professione di Guida Alpina nelle escursioni alle gole del Raganello.

«l’attività riservata alle Guide Alpine non è già una generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì quella di accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree pericolose», e «cioè delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corde, piccozze e ramponi».

Così si legge nella sentenza del Tribunale di Castrovillari a firma del giudice per l’udienza preliminare, al termine del rito abbreviato richiesto dalle guide accusate di aver esercitato abusivamente la professione di Guida Alpina nelle escursioni alle gole del Raganello.

La difesa, costituita dagli avvocati Vincenzo D’Alba, Luca Franzese e Daniela Salvo, aveva prospettato la radicale insussistenza dell’accusa, non ricorrendo l’ipotesi criminosa prevista dalla legge n. 6/89 (c.d. Legge quadro sulle Guide Alpine). La pubblica accusa aveva invece chiesto l’applicazione della massima pena, ossia la condanna a un anno di reclusione e 10.000 € di multa, al netto delle diminuenti di legge.

Il giudice rimarcando che nel caso delle Gole del Raganello non è ricorsa alcuna di tali condizioni, basando il proprio convincimento sulla relazione redatta, a giudizio del gup «con puntualità e coerenza espositiva», da un istruttore delle Guide Alpine su incarico degli avvocati D’Alba e Franzese.

«La relazione del consulente di parte – afferma il gup – guida alpina qualificata, corredata da foto inequivocabili, si presenta del tutto conforme a quanto rappresentato nella relazione dei consulenti incaricati dall’ufficio della Procura della Repubblica. Alla luce di tanto appare evidente – al di là del fatto se gli escursionisti le abbiano o meno recato con sé nel corso del tempo – di non essere a cospetto di alcun terreno da richiedere l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche […] considerazione che vale ad escludere la sussistenza del delitto di cui all’articolo 348 cp».

FONTE www.corrieredellacalabria.it

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