Regio decreto 8 marzo 1923, n. 767 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 90). – Modificazione di alcuni articoli del regolamento, approvato con regio decreto n. 660 del 29 novembre 1906, per l’uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

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