Norme per la costituzione su base
regionale della Commissione d’ esame per
l’ accertamento della capacità tecnica
degli aspiranti all’ esercizio della professione
di guida speleologica e guida turistica
ad indirizzo speleologico in Abruzzo.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

N. 24

del 4 giugno 1980

Indice:

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:



ARTICOLO 1



E’ costituita su base regionale, presso la
Giunta Regionale, Secondo Dipartimento –
Settore Turismo – la Commissione di esame
per l’ accertamento della capacità tecnica
degli aspiranti all’ esercizio della professione di
guida speleologica e guida turistica ad indirizzo
speleologico in Abruzzo.



ARTICOLO 2

La composizione della Commissione di
cui al precedente articolo viene stabilita come
segue:

– il Componente della Giunta Regionale preposto
al Settore Turismo o un suo rappresentante:
Presidente;

– un rappresentante dell’ Amministrazione
delle Belle Arti, Antichità e Belle Arti o
Monumenti e Gallerie;

– un rappresentante degli Enti Provinciali per
il Turismo della Regione designato dalla
UNEPT;

– un rappresentante degli Enti Locali possessori
di grotte turistiche;

– un docente di lingue estere per le quali vi
siano esaminandi;

– un rappresentante delle associazioni speleologiche
abruzzesi designato dalla Federazione
Speleologica Abruzzese;

– un rappresentante del sindacato guide;

– un rappresentante della Società Speleologica
Italiana;

– un rappresentante del Soccorso Alpino
CAI – delegazione Speleologica;

– un Funzionario del competente Ufficio di
Pubblica Sicurezza;

– il Funzionario della carriera direttiva del
Settore Turismo responsabile del servizio.
Funge da Segretario un dipendente regionale
con la qualifica non inferiore a Istruttore.
La Commissione è nominata con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, su
deliberazione della stessa, viste le designazioni
delle competenti Amministrazioni pubbliche
e degli altri Enti ed Organismi interessati.
Per i singoli membri della Commissione
possono essere nominati dei supplenti.


ARTICOLO 3



La sessione di esami viene disposta con
decreto del presidente della Giunta Regionale,
previa delibera della Giunta stessa, su
proposta del Componente della Giunta preposto
al Settore Turismo.

Col medesimo atto vengono specificati il
programma di esami, consistenti in una prova
scritta ed un colloqui, ed il numero delle
guide.


ARTICOLO 4



Nel periodo intercorrente tra la data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto
di cui al precedente articolo e la data
degli esami, la Regione cura, con la eventuale
collaborazione di enti ed associazioni operanti
nel settore, corsi di lezioni teorico – pratiche
preparatorie per aspiranti alla professione di
guida speleologica.

Al termine di ciascun corso, i cui istruttori
sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, sarà compilato, a
cura dell’ istruttore capo, un rapporto collegiale
su ogni partecipante. Detto rapporto è
rimesso alla Commissione di cui all’ art. 2 che
può disporre che il candidato sostenga le
prove pratiche in sua presenza.

Analogo corso di lezioni preparatorie può
essere tenuto per le guide turistiche ad indirizzo
speleologico.

La partecipazione sarà aperta a tutti
coloro che avranno fatto regolare domanda di
ammissione alla sessione d’ esami.


ARTICOLO 5



Presso la Giunta Regionale – Settore
Turismo – viene istituito e conservato un
elenco ufficiale della guide speleologiche e
delle guide turistiche ad indirizzo speleologico.
Nell’ elenco vengono indicati gli estremi
della licenza comunale, l’ indirizzo del titolare,
la qualifica, i rinnovi e le variazioni.

Il titolare della licenza è tenuto a comunicare
eventuali variazioni alla Giunta Regionale
– Settore Turismo.



ARTICOLO 6



E’ fatto obbligo alle guide speleologiche di
collaborare attivamente e gratuitamente alle
operazioni di soccorso speleologico realizzate
dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del
CAI – Delegazione Speleologica.


ARTICOLO 7



L’ esercizio saltuario, nella Regione
Abruzzo, della professione da parte di guide
speleologiche o guide turistiche ad indirizzo
speleologico, provenienti da altre regioni o
dall’ estero con i loro clienti, non è soggetto ad
autorizzazioni della Regione, salva la osservanza
delle altre prescrizioni contenute nella
presente legge.



ARTICOLO 8



Per quanto concerne l’ esercizio della professione
di guida speleologica le discese in
grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà :

– >;

– >;

– >.

Nell’ apposito catasto speleologico, da
istituire ai sensi dell’ art. 4 della LR 9 aprile
1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione
è scelta per ogni singola cavità , con
l’ indicazione delle persone che potranno essere
assunte dalle guide speleologiche nelle
discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà .


ARTICOLO 9



Ai componenti la Commissione sono corrisposti,
se dovuti, i gettoni di presenza, l’ indennità
di trasferta ed il rimborso delle spese
di viaggio di cui alle Leggi Regionali 10- 8- 1973,
n. 35 e 21- 6- 1978, n. 31.

Alle spese per il funzionamento della
Commissione, compreso il pagamento dei gettoni
ai Commissari, previste in L. 5 milioni
per l’ anno 1980, è provveduto con i fondi
stanziati al Cap. 70 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1980 ed ai corrispondenti
capitoli degli anni successivi.

All’ onere derivante dall’ applicazione
dell’ art. 4 della presente legge, presuntivamente
determinato in L. 2 milioni per anno, si
fa fronte nel 1980 con lo stanziamento iscritto
al Capitolo 2153 dello Stato di previsione
la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli
dei relativi bilanci regionali.


ARTICOLO 10



La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata
nel >.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.

Data a L’ Aquila, addì 2 Maggio 1980.

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