Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). – Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. (MERLI BIS)
Il primo comma dell’art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell’art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). – Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. (MERLI BIS)
Il primo comma dell’art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell’art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;