SOTTOSUOLO
PROPRIETA’
CODICE CIVILE Art. 822. Demanio pubblico.
{I}. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c.nav.]; le opere destinate alla difesa nazionale (1).
{II}. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c.nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico
[823]. (1) Per le acque pubbliche v. r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; l. 27 dicembre 1953, n. 959; d.ls. 12 luglio 1993, n. 275; l. 5 gennaio
C.C.Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.
{I}. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [30 ss., 694 ss. .nav.]. {II}. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [948-951] e del possesso [1168-1170] regolati dal presente codice.
C.C. Art 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei
beni demaniali.
{I}. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823].
C.C. Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.
{I}. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico in via amministrativa e in via ordinaria. Ai sensi della disposizione contenuta dall’art. 826 c.c. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali sono soggetti allo stesso regime giuridico previsto per il demanio pubblico dal precedente art. 822. Ad essi, pertanto si applica anche l’art. 823, comma 2, del medesimo codice che attribuisce alla autorità amministrativa la tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico, confermandole la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati da detto codice. T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437
C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
{I}. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere [826 comma 2]. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [714 ss. c.nav.].
{II}. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 c.nav.].
C.C. Art. 959. Diritti dell’enfiteuta.
{I}. L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.].
Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. ord. n. 101/L).
TITOLO I
Principi generali e competenze
Definizioni
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
OMISSIS
l ) “acque sotterranee”: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.