Decreto Ministeriale 27 ottobre 1969 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 312). — Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione
Articolo 13
Generatori di gas acetilene.
Per i generatori di gas acetilene della categoria a media pressione, nei quali la pressione del gas non supera 0,5 kgf/cm2, può essere concesso l’esonero di cui all’art. 4, semprechè:
a) lo spessore delle pareti dell’apparecchio non sia inferiore a mm 1,5;
b) siano costruiti in modo che sia assicurata una completa evacuazione dell’aria contenuta nelle camere di produzione e di raccolta del gas; sia impedita la formazione di miscele esplosive nell’interno degli apparecchi; la calce residua sia eliminabile con facilità e non ostruisca il tubo di uscita dell’acetilene, la carica massima introdotta di carburo di calcio non superi 5 kg; la produzione massima oraria del gas acetilene non superi 2 kg; la capacità massima della camera di accumulazione non superi 50 litri;
c) la targhetta regolamentare prescritta dall’art. 14 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, riporti, oltre i dati richiesti dal suddetto articolo, le seguenti indicazioni:
1) categoria del generatore, «media pressione»;
2) quantità massima del carburo di calcio introdotta, in kg;
3) produzione massima oraria di gas acetilene, in kg;
d) siano muniti di:
1) un manometro;
2) una valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, di diametro non inferiore a 10 mm;
3) una guardia idraulica di ritegno, sistemata prima del rubinetto di erogazione e munita di rubinetto di prova per il controllo del livello di acqua, il cui battente d’acqua sulla bocca di efflusso del gas acetilene non sia inferiore a 140 mm;
4) un dispositivo regolante l’afflusso dell’acqua che interrompa l’afflusso stesso al raggiungimento della pressione di bollo;
5) una piastrina che si rompa alla pressione di bollo quando la temperatura raggiunga i 100° C;
e) abbiano subìto le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica a 1,5 kgf/cm2 e prova di funzionamento;
f) i locali, nei quali i generatori di acetilene vengono installati, rispondano alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e da quelle per l’igiene del lavoro.