Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). – Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (CODICE DELLA STRADA del 1959 REG. ES.)




REGOLAMENTO [2/2]

Articolo 357

Limiti di esenzione.

Il presente Regolamento non si applica qualora i quantitativi di merci pericolose non eccedano per ogni unità di trasporto, i pesi massimi indicati nella tabella che segue:

Classe Peso massimo e prescrizioni speciali

Classi I-a), I-b) e I-c) – si rinvia a quanto indicato nelle disposi-
zioni per l’esecuzione delle leggi di pub-
blica sicurezza;

Classe I-d) – 300 kg., ad eccezione dell’acido fluori-
drico anidro del 5° (limite di esenzione
50 kg.) e dell’ossicloruro di carbonio
(fosgene) dell’8° a) (limite di esenzione
25 kg.);

Classe I-c) – 10 kg., ad eccezione del carburo di calcio
del 2° a) (limite di esenzione 1000 kg.);



Cisterne vuote.

Le cisterne vuote che hanno contenuto sodio, potassio, leghe di sodio e potassio (1°-a) o carburo di calcio (2°-a) devono viaggiare ermeticamente chiuse, come se fossero piene.

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