Le Norme di Accesso al Corchia

notizia di Simone Bertelli

Vi invio di seguito la copia della delibera dell’ente parco delle Apuane che regolamenta l’accesso alla parte turistica del Corchia inviatami dall’amico Gianni Ledda.

Simone Bertelli
Societa’ Naturalistica Speleologica Maremmana
Grosseto

————————————————-

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 14 luglio 2001: Tutela del
tratto attrezzato dell’Antro del Corchia divieti e sanzioni amministrative
di cui all’art. 27 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che:

a) è di imminente apertura al pubblico – all’interno del territorio
del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella zona di Levigliani di Stazzema
– un tratto del complesso carsico ipogeo dell’Antro del Corchia,
appositamente attrezzato dall’Ente per lo sviluppo di attività didattiche,
culturali e turistiche;

b) per la tutela e la conservazione di un ambiente particolarmente
sensibile come quello sotterraneo dell’Antro del Corchia, l’Ente Parco
insieme all’A.R.P.A.T., ed in collaborazione con la Federazione
Speleologica Toscana, ha posto in essere un’intensa attività di controllo e
monitoraggio dei principali parametri fisici e chimici dell’aria e
dell’acqua, con rilievi che hanno anche preceduto l’accesso al pubblico;

c) una presenza di visitatori nell’Antro del Corchia, non rispettosa
delle particolari condizioni ambientali, rischierebbe di tradursi in
danneggiamento, degrado e modificazioni sensibili ed irreversibili delle
componenti abiotiche e biotiche dello stesso ecosistema;

d) l’accesso di visitatori alla zona attrezzata, soprattutto con mezzi
a motore, l’abbandono possibile di rifiuti e il disturbo alla quiete dei
luoghi naturali circostanti l’ingresso all’Antro del Corchia, costituiscono
ulteriori fattori di rischio ambientale;

e) lo sviluppo attrezzato dell’Antro del Corchia è totalmente
ricompreso all’interno del territorio del Parco, così come buona parte
della viabilità di accesso alla sua apertura artificiale, posta in località
Canale delle Volte.

VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65, con particolare riferimento all’art.
31, commi 1 e 2, relativamente ai divieti attualmente in essere nell’area
Parco, nonché all’art. 27 riguardante l’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie da applicarsi;

VISTO l’art. 11, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, specificamente
richiamato, come norma di tutela, dalla legislazione regionale specifica
sopra detta;

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dal competente
Ufficio del Parco;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49,
comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) le seguenti norme speciali di tutela e salvaguardia per il tratto
attrezzato dell’Antro del Corchia, con il fine principale di scongiurare
l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione e di
alterazione dei cicli biogeochimici;

2) In particolare, lungo la strada bianca di accesso all’apertura
artificiale dell’Antro del Corchia e comunque nelle zone esterne a tale
ingresso, sono vietati:
a) l’accesso e la sosta di qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli, di
volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio, di soccorso e
appartenenti ai proprietari di beni immobili raggiungibili con la stessa
strada. Tale divieto non vale nei confronti dei mezzi di coloro che hanno
necessità di percorrere questo tratto stradale per motivi di lavoro e
neppure nei confronti dei mezzi necessari all’attività speleologica dei
gruppi appartenenti alla F.S.T., ai sensi dell’accordo intercorso con
protocollo d’intesa approvato con deliberazione n. 10 del 16 luglio 1998;
b) il campeggio e l’uso di fuochi all’aperto;
c) l’emissione sonora da parte di strumenti di amplificazione, di
apparecchi radio e televisivi;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie e commerciali, se non
espressamente autorizzati dall’Ente Parco;
e) il sorvolo di velivoli, non autorizzato dal Parco, salvo quanto
definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
3) In particolare, all’interno dell’area attrezzata dell’Antro del Corchia,
compresa la galleria artificiale, è vietato:
a) fumare;
b) introdurre animali;
c) fotografare e filmare;
d) toccare stalattiti e stalagmiti e comunque qualsiasi concrezione
carbonatica fossile e attiva;
e) asportare, danneggiare e raccogliere concrezioni e comunque
minerali e rocce;
f) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici le rocce e gli
altri elementi naturali dell’Antro, così come le attrezzature presenti;
g) gettare oggetti nell’acqua o lanciarli contro le attrezzature e gli
elementi naturali;
h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
4) Oltre quanto stabilito nei punti precedenti, in attesa di conoscere
l’effettiva capacità di carico del sistema Antro del Corchia, a conclusione
dell’attività di monitoraggio, è altresì vietato:
a) condurre visitatori e speleologi nel tratto attrezzato dell’Antro
del Corchia in numero superiore alle 50 unità per gruppo;
b) lasciare l’impianto d’illuminazione acceso per un tempo superiore
al passaggio dei singoli gruppi di visitatori, ad eccezione delle luci di
emergenza;
c) uscire dai percorsi attrezzati e scavalcare le transenne e i
parapetti di protezione, ad esclusione degli speleologi che hanno necessità
di superare il tratto attrezzato per proseguire in altre gallerie e pozzi;
d) utilizzare sistemi di pulizia delle attrezzature o delle
concrezioni che contengano sostanze chimiche detergenti, tensioattivi,
ecc., con l’esclusione di basse concentrazioni di ipoclorito di sodio;
5) Riguardo al comportamento degli speleologi nel tratto attrezzato
dell’Antro del Corchia, oltre quanto stabilito sopra, è a loro vietato:

a) l’ingresso dalla galleria artificiale, se non specificamente
autorizzati nel caso di trasporto di materiali ingombranti o per
particolari esigenze di servizio. Sono sempre fatte salve le operazioni
emergenza e soccorso;
b) ingombrare il percorso con attrezzature e non concedere il passo e
la precedenza ai visitatori, in modo da costringerli ad attese e deviazioni
di cammino;
6) Alla violazione dei divieti sopra specificati e di quelli più generali
stabiliti dall’art. 31, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 27, comma
1, della stessa L.R.;

7) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *