Notizia di Alfredo Campagnoli
Si trasmette, per vostra conoscenza, copia della determinazione dirigenziale emanata in data 4 maggio 2004 e affissa all’albo pretorio della Comunità Montana dell’ Esino Frasassi in Via Dante 268 a Fabriano dal giorno 11 maggio 2004, con cui si adottano misure urgenti per la salvaguardia dei chirotteri all’interno del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi.
Si raccomanda di dare la massima pubblicità al documento, che resterà in vigore fino all’approvazione del Regolamento del Parco (in cui la materia sarà trattata più approfonditamente).
Si ricorda che la determinazione è esecutiva dalla data della sua emanazione.
 Cordiali saluti

 Il servizio di vigilanza del Parco



COMUNITA’ MONTANA DELL’ESINO – FRASASSI

FABRIANO

Area Tecnica e Parco


ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE




N.  30            DEL  04.05.2004



OGGETTO: PARCO NATURALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI – MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI







IL FUNZIONARIO DIRETTIVO



RILEVATA la necessità di individuare, nelle more dell’approvazione del Piano del Parco e della redazione del relativo regolamento, misure urgenti atte a limitare il disturbo arrecato dalle attività antropiche alle colonie e agli esemplari isolati di chirotteri che vivono negli ambienti ipogei del Parco, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa europea e nazionale che accorda un regime di rigorosa tutela a tali specie di mammiferi;



VISTO il D.P.R. 357/97 ed in particolare l’art.8, che per le specie animali elencate nell’allegato D al comma 1 lettera b) fa divieto di “perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione”;



VISTO il cap.III della Convenzione di Berna, ed in particolare l’art.6;



VISTO l’art.2 della L.157/92, e l’art.11 co.3 lettera a) della L.394/91 che vieta “la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;.”;



CONSIDERATO che la Gola di Frasassi è stata individuata dalla Regione Marche come ZPS (Zona di Protezione Speciale) con D.G.R.M. n° 1701/2000, e come SIC (Sito di Importanza Comunitaria) con D.G.R.M. n° 1709/1997 anche sulla base dell’accertata “presenza di colonie di pipistrelli appartenenti a specie diverse”;



RITENUTO opportuno ricercare un giusto compromesso tra le esigenze ricreative, didattiche e scientifiche degli utenti del Parco e le esigenze conservazionistiche di cui sopra;



VISTA l’urgenza di provvedere in merito;


DETERMINA


  1.. In tutti gli ambienti ipogei, o tratti di essi, interessati dalla presenza di chirotteri è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). E’ altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, e arrecare disturbo agli stessi tramite rumori molesti.


  2.. Nella Grotta del Mezzogiorno, nella Grotta del Fiume e nella Grotta del Vernino gli ingressi di gruppi per finalità escursionistiche-didattiche (educazione ambientale, escursioni organizzate, gite scolastiche, corsi di speleologia) non sono consentiti nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione delle colonie di chirotteri svernanti, e tra il 1° giugno e il 1° agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo.
  Negli stessi periodi le attività speleologiche individuali possono essere svolte da gruppi costituiti al massimo da 5 persone, evitando per quanto possibile la frequenza dei settori delle grotte interessati dalla presenza di chirotteri e rispettando le prescrizioni del punto 1.
  3.. Nella Grotta del Mezzogiorno, nella Grotta del Fiume e nella Grotta del Vernino gli ingressi per finalità escursionistiche-didattiche (educazione ambientale, escursioni organizzate, gite scolastiche, corsi di speleologia), al di fuori dei periodi di divieto sopra specificati, sono soggetti a preventiva richiesta all’ente gestore del Parco, che potrà autorizzare l’accesso a gruppi non superiori alle 10 persone, declinando ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante la permanenza in grotta.
  La richiesta va inoltrata alla sede operativa del Parco, in Via Marcellini 5 a Serra San Quirico tramite posta, fax (0731/880030) o e-mail (guardia.parco@parcogolarossa.it) con almeno tre giornate lavorative di anticipo rispetto alla data in cui si intende effettuare la visita in grotta, specificando luogo, data, orario, numero di partecipanti previsti, nominativo dei referenti e numero di telefono, fax o indirizzo e-mail cui far pervenire la risposta.
  Il limite massimo giornaliero ammissibile è stabilito in 3 gruppi di non più di 10 persone ciascuno, con un tempo massimo di permanenza in grotta non superiore a 40 minuti per ogni gruppo. Il limite settimanale ammissibile è stabilito in 60 persone: raggiunta tale soglia non potranno essere autorizzati ulteriori ingressi.
  Durante la permanenza in grotta non è consentito usare torce elettriche di potenza superiore a 6V. I partecipanti all’escursione potranno dotarsi di dispositivi di illuminazione elettrica individuali.
  Le attività speleologiche individuali, svolte secondo le modalità di cui al punto 2, non sono soggette a preventiva richiesta all’ente gestore del Parco.
  4.. L’ente gestore del Parco si riserva la facoltà di interdire completamente l’accesso alle grotte in cui siano presenti colonie o specie di chirotteri a rischio, sulla base di studi e rilievi sulla consistenza delle popolazioni che evidenzino situazioni critiche.
  5.. Nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo è fatto divieto di accendere fuochi o fiaccole nell’androne naturale del Santuario della B.V. di Frasassi, nonchè lungo il sentiero che conduce allo stesso ad una distanza inferiore a 30 metri dal cancello di accesso in prossimità del Santuario.
  6.. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da altre norme, il mancato rispetto delle disposizioni della presente determinazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00, come previsto dall’art. 30 comma 2 della legge 394/91.
  7.. Si dà mandato al personale di vigilanza del Parco di far rispettare quanto determinato e di applicare le relative sanzioni.


IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Dott. Massimiliano Scotti

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