Decreto Ministeriale 27 ottobre 1969 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 312). —
Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione

Articolo 13

Generatori di gas acetilene.

Per i generatori di gas acetilene della categoria a media pressione, nei quali la pressione del gas non supera 0,5 kgf/cm2, può essere concesso l’esonero di cui all’art. 4, semprechè:

a) lo spessore delle pareti dell’apparecchio non sia inferiore a mm 1,5;

b) siano costruiti in modo che sia assicurata una completa evacuazione dell’aria contenuta nelle camere di produzione e di raccolta del gas; sia impedita la formazione di miscele esplosive nell’interno degli apparecchi; la calce residua sia eliminabile con facilità e non ostruisca il tubo di uscita dell’acetilene, la carica massima introdotta di carburo di calcio non superi 5 kg; la produzione massima oraria del gas acetilene non superi 2 kg; la capacità massima della camera di accumulazione non superi 50 litri;

c) la targhetta regolamentare prescritta dall’art. 14 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, riporti, oltre i dati richiesti dal suddetto articolo, le seguenti indicazioni:

1) categoria del generatore, «media pressione»;

2) quantità massima del carburo di calcio introdotta, in kg;

3) produzione massima oraria di gas acetilene, in kg;

d) siano muniti di:

1) un manometro;

2) una valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, di diametro non inferiore a 10 mm;

3) una guardia idraulica di ritegno, sistemata prima del rubinetto di erogazione e munita di rubinetto di prova per il controllo del livello di acqua, il cui battente d’acqua sulla bocca di efflusso del gas acetilene non sia inferiore a 140 mm;

4) un dispositivo regolante l’afflusso dell’acqua che interrompa l’afflusso stesso al raggiungimento della pressione di bollo;

5) una piastrina che si rompa alla pressione di bollo quando la temperatura raggiunga i 100° C;

e) abbiano subìto le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica a 1,5 kgf/cm2 e prova di funzionamento;

f) i locali, nei quali i generatori di acetilene vengono installati, rispondano alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e da quelle per l’igiene del lavoro.

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