Decreto ministeriale 31 luglio 1934, (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). – Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (1) (2).


c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è vietata.

Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all’ingresso

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *