Regio decreto 29 novembre 1906, n. 660 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 6). – Che approva il regolamento per l’uso dell’acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene (1).

Capo I

CARBURO DI CALCIO

Sezione 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Agli effetti della legge 30 giugno 1901, n. 278, e del presente regolamento è considerato come carburo di calcio e, perciò, sottoposto a tutte le disposizioni, per esso stabilite, qualunque altro carburo, o miscuglio contenente carburo, capace di sviluppare acetilene sotto l’azione dell’acqua.



Articolo 2

Non può essere messo in commercio carburo di calcio che sviluppi a contatto dell’acqua acetilene, contenente idrogeno fosforato ed idrogeno solforato in quantità superiore ad 1 per cento in volume, complessivamente.



Sezione 3

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CARBURO DI CALCIO

Articolo 10

I depositi di carburo di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, aerati e sufficientemente illuminati.

Nei detti locali non possono essere tenute materie infiammabili. È vietato entrarvi o illuminarli con lumi a fiamma libera.



Articolo 11

Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell’acqua.



Articolo 12

Tutti i recipienti contenenti il carburo di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la leggenda: «Carburo di calcio! conservarlo asciutto».



Articolo 13

Il carburo di calcio non può essere trasportato che in recipienti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12, e senza pregiudizio delle altre disposizioni delle autorità governative che esercitano o sorvegliano il servizio pubblico dei trasporti.



Articolo 14

Non occorre alcuna licenza per i depositi nei quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.



Articolo 15

I depositi di carburo di calcio da oltre 300 sino a 2,000 chilogrammi possono essere fatti in qualunque locale, esclusi gli ambienti d’abitazione.

I depositi da oltre 2,000 sino a 50,000 chilogrammi debbono esser fatti in locali chiusi, a ciò appositamente destinati.

I depositi di oltre 50,000 chilogrammi, oltre ad essere in locali separati, debbono trovarsi distanti almeno 15 metri da ogni luogo abitato.



Articolo 16

Per ottenere la licenza di deposito di carburo di calcio occorre farne domanda all’autorità competente a sensi dell’art. 14.

Per i depositi superiori ai 50.000 chilogrammi, insieme alla domanda, deve presentarsi in doppia copia:

1) Una pianta del locale, o dell’edificio in cui vuolsi stabilire il deposito ed uno schizzo dei locali o degli edifici circostanti, con la indicazione della loro rispettiva destinazione;

2) La indicazione della quantità massima di carburo di calcio che si vuole tenere in deposito.



Articolo 20

La licenza per deposito di carburo di calcio è permanente: deve, però, essere rinnovata quando avvengano cambiamenti nel concessionario, nei locali o aumento nella quantità di carburo, oltre la quantità per la quale fu rilasciata la licenza.

RIVENDITE AL MINUTO DEL CARBURO DI CALCIO

Articolo 21

Nelle rivendite al minuto non possono essere tenuti più di 500 chilogrammi di carburo di calcio.

Non occorre alcuna licenza per le rivendite nelle quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.

Se la quantità sia superiore a 300 chilogrammi occorre la licenza all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La licenza deve contenere la indicazione delle condizioni speciali alle quali la concessione sia eventualmente subordinata.



MANIPOLAZIONI DI CARBURO DI CALCIO

Articolo 23

Gli operai addetti alla spezzatura ed a qualsiasi altra manipolazione di carburo di calcio, la quale possa dar luogo a produzione di polveri, debbono essere forniti di occhiali di difesa e di apparecchi che proteggano le vie respiratorie.



Articolo 31

Un impianto ad acetilene, perché possa essere considerato sicuro agli effetti del presente regolamento, deve soddisfare alle condizioni seguenti:

1) La temperatura, in qualsiasi parte del generatore, quando esso agisce al massimo grado di produzione pel quale è costruito, non deve superare 100ºC;

2) Il carburo di calcio deve decomporsi completamente nell’apparato, in modo che i residui non siano più atti a sviluppare altro acetilene.

I detti residui non possono essere immessi nelle fogne o nei pozzi neri, se prima non siano diluiti in abbondante quantità d’acqua. Possono conservarsi, per uso di concime o di materiale da costruzione, in fosse scavate all’aperto;
3) L’apparato deve essere costruito in guisa, che nessuna parte del fango calcareo che vi si forma possa penetrare in alcuno dei tubi destinati al passaggio del gas o alla circolazione dell’acqua;

4) Le parti in vetro degli apparecchi debbono essere efficacemente protette;
5) I raccordi di caoutchou fra il generatore, il gasometro e la tubazione sono assolutamente vietati per gl’impianti superiori a 50 fiamme;

6) Ogni impianto deve essere munito di rubinetti, che permettano di isolare la tubazione e la diramazione dal generatore e dal gasometro;

7) Ogni becco deve essere provvisto di proprio rubinetto;

8) I generatori di acetilene di cui alle lettere b, c e d dell’art. 30, debbono essere costruiti in modo che sia impedita automaticamente la sopraproduzione di acetilene e che, in ogni caso, l’eccesso del gas sia sempre disperso fuori dell’ambiente, per mezzo di apposito tubo.

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