Norme per lo sviluppo del turismo speleologico
della Regione e per la conservazione
del patrimonio speleologico abruzzese.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

N. 11

del 16 aprile 1975



Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:



ARTICOLO 1



Generalità

La Regione riconosce l’ importanza scientifica
e turistica del patrimonio speleologico
esistente sul proprio territorio e promuove ogni
iniziativa diretta alla sua conservazione e
valorizzazione.


ARTICOLO 2



Attività di conservazione ed incentivazione
turistica
La Regione emana provvedimenti diretti
ad evitare il deterioramento, il danneggiamento
e deturpamento derivanti anche dall’ inquinamento
della acque ipogee, delle cavità
sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti
naturali carsici della Regione.
A tal fine promuove ed incoraggia – anche
con l’ erogazione di contributi – gli studi
e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore
dei Gruppi Speleologici esistenti.



ARTICOLO 3



Programma organico

Per i fini di cui ai precedenti articoli la
Giunta Regionale predispone annualmente un
programma organico di congressi, convegni,
corsi di studi, conferenze ed attività similiari
finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

Il programma promuove ed incoraggia altresì
la diffusione delle opere scientifiche nonchè
la propaganda turistica riguardanti il patrimonio
speleologico anche con l’ erogazione
di contributi per opere e stampati vari.

L’ approvazione del programma di cui ai
precedenti commi è di competenza del Consiglio
regionale.


ARTICOLO 4



Catasto regionale

E’ istituito presso il II Dipartimento –
Settore Turismo – il Catasto regionale per il
censimento delle grotte e delle aree carsiche
della Regione.

In esso sono iscritti tutti i dati topografici,
rilievi speleologici e geologici riguardanti
le stesse, nonchè l’ indicazione dell’ eventuale
possibilità di valorizzazione turistica, secondo
il regolamento chè verrà adottato dalla Regione.
La Regione può servirsi di Istituti tecnicacamente
specializzati in materia.


ARTICOLO 5



Onere finanziario

All’ onere derivante dall’ applicazione della
presente legge, presuntivamente determinato
in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975,
previa riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui al Cap. 2500 dello stato di previsione
della spesa dello schema di Bilancio
1975, del quale è autorizzato l’ esercizio provvisorio
con legge regionale 24- 1- 1975, n. 11, denominato
ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi
regionali >>. Lo stanziamento della partita
tendenti alla valorizzazione turistica delle
grotte regionali, nonchè contributi per incoraggiare
e favorire le ricerche e gli studi speleologici
e di idrologia sotterranea >>, iscritto nell’ elenco
N. 4 del predetto Cap. 2500 per 20 milioni,
è soppresso.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa
conforme deliberazione della Giunta stessa,
è autorizzato a disporre, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni del Bilancio 1975.
Negli esercizi successivi la spesa farà carico
ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci
regionali.


ARTICOLO 6



La presente legge regionale sarà pubblicata
nel >.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.

Data a L’ Aquila, addì 9 Aprile 1975.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *