Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

N. 24

del 9 ottobre 1998



Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



TITOLO I

GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

ARTICOLO 12



Corsi di specializzazione



1. La Giunta regionale d’Abruzzo su motivata proposta del collegio
regionale delle guide, nello spirito dei criteri tecnici definiti in
campo nazionale ed internazionale istituisce per le guide
alpine-maestri di alpinismo, anche in compartecipazione con altre
regioni, corsi di specializzazione per:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all’organizzazione
e all’insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche.
2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del
corso viene annotata a fianco del nominativo della guida nell’albo
regionale.

3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione
verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del
collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, la
composizione della commissione che valuterà le prove, quando è
previsto l’esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le
condizioni per l’ammissione ai corsi delle guide, ivi compresi
eventuali test tecnici.

4. Per la professione di guida speleologica, di cui all’art. 11 della
legge 217/83, con l’atto che la disciplina, la Giunta regionale
stabilisce le condizioni di accesso per le guide alpine-maestri di
alpinismo.



Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:Legge Statale Numero 217 del 1983 Articolo 11

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