Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). — Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.




Articolo 1

I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell’amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;

2) spiagge lacuali e relative pertinenze;

3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

acquedotti e canali e relative pertinenze;

zone portuali della navigazione interna;

4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;

5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;

6) tratturi;

7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l’utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi;

8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;

beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare;

aerodromi civili;

altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.



Articolo 2

I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell’amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) beni disponibili per la vendita;

2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi;

censi, livelli ed altre prestazioni attive;

3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni;

4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;

5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative pertinenze;

6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;

7) beni assegnati in uso governativo;

8) beni temporaneamente non disponibili;

9) altri beni non disponibili.

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