Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). — Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.
Articolo 1
I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell’amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;
2) spiagge lacuali e relative pertinenze;
3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;
acquedotti e canali e relative pertinenze;
zone portuali della navigazione interna;
4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;
5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;
6) tratturi;
7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l’utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi;
8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;
beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare;
aerodromi civili;
altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.
Articolo 2
I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell’amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:
1) beni disponibili per la vendita;
2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi;
censi, livelli ed altre prestazioni attive;
3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni;
4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;
5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative pertinenze;
6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;
7) beni assegnati in uso governativo;
8) beni temporaneamente non disponibili;
9) altri beni non disponibili.