Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 278). —

Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.



Allegato unico

D}Allegato

Elenco dei depositi e Industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).

I. – Attività soggette a visite annuali.

1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.

2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.

3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).

4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.

6. Autorimesse con più di 9 automezzi.

7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, ecc.; ed altre eventuali lavorazioni affini.

8. Stabilimenti per l’industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive – polveri senza fumo – miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini – esplosivi con ossigeno liquido – sostanze innescanti plastidrati – miscele detonanti – micce – fuochi pirotecnici o razzi – altre eventuali lavorazioni affini).

9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento – ripristino e caricamento proiettili – depositi di vendita – depositi di consumo permanenti e temporanei – depositi giornalieri – depositi per usi agricoli).

10. Stabilimenti per l’industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).

11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l’acido formico dell’idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell’alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *