Legge 1 giugno 1971, n. 442 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 173). – Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.

Articolo 1

Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate «Riserve naturali» le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.



Articolo 2

Per la gestione tecnica ed amministrativa delle «Riserve naturali», di cui all’articolo precedente, è istituito l’Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.

L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico. Articolo 3
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:

a) a stabilire le norme sulla costituzione sull’organizzazione, sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’Ente per la tutela del Carso triestino;

b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle «Riserve naturali»;

c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nell’articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *