Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 22). – Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile (1) (2).
Allegato 1
ALLEGATO I
ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
Riferimento “UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)”
(Omissis)
1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.
1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell’uno e dell’altro, ma senza rischio di esplosione in massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell’uno e dell’altro.
1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.
1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.
1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.
GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
A Materia esplosiva primaria
B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza
C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva
D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenete una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza
E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva
G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico
L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l’isolamento di ogni tipo
N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili
S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all’interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l’imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d’aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l’incendio e l’applicazione di altre misure di urgenza nell’immediata vicinanza del collo.

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