C.C. Art. 959. Diritti dell’enfiteuta.
{I}. L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.].
Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. ord. n. 101/L).
TITOLO I
Principi generali e competenze
Definizioni
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
OMISSIS
l ) “acque sotterranee”: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.